istituzione, il proprietario veda svanire una concreta possibilità di miglior uso del fondo (Riva, in Kommentar zum RPG, ad art. 5, no. 123-134; DTF 131 II 151 c. 2.1 e rinvii; RDAT 1990 no. 67 e 85, I-1991 no. 68, I-1992 no. 49). Il verificarsi di una un’espropriazione materiale va accertato alla data di entrata in vigore del provvedimento pianificatorio che ha definitivamente sancito la restrizione (DTF 132 II 218 c. 2.4 p. 222). 3.2.