L’espropriazione materiale si avvera per effetto di un divieto o di una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro di un fondo, tale da compromettere le facoltà essenziali derivanti dal diritto proprietà. Anche una restrizione d’importanza minore può costituire espropriazione materiale ove coinvolga una cerchia ristretta di proprietari o ne colpisca uno solo in maniera tale che, fosse loro negato un indennizzo, sarebbero costretti a sopportare un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione che l’atto limitativo sia definitivo e che, con la sua