Pertanto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Cantone è accolta mentre quella del Comune è respinta. 3.3.1. L’espropriazione materiale si avvera per effetto di un divieto o di una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro di un fondo, tale da compromettere le facoltà essenziali derivanti dal diritto proprietà.