Lo è invece il Comune che, sia pure sotto la vigilanza e con l’approvazione governativa, ha sancito la protezione del biotopo in questione; protezione che, essendo prevista da norme federali, va garantita comunque ed indipendentemente dal fatto che il Consiglio di Stato decida di rendersi promotore di un provvedimento specifico ed a sé stante. Pertanto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Cantone è accolta mentre quella del Comune è respinta.