di applicazione del DLBN del 22.1.1974). La salvaguardia dei beni naturali, specie quelli di importanza nazionale e cantonale, può anche essere garantita direttamente dal Consiglio di Stato mediante l’adozione di decreti o piani cantonali di protezione (art. 13 della Legge cantonale sulla protezione della natura; art. 8 Reg. di applicazione del DLBN). 2.4. Il comparto di protezione PrNa7 è inteso a tutelare alcune specie rare di volatili (averla piccola, saltimpalo, zigolo nero, canapino, torcicollo), a favorirne la riproduzione e ad evitare il progressivo rimboschimento che altererebbe le condizioni ambientali a loro favorevoli (cfr.