2 e 17 cpv. 1 let. d LPT; art. 28 cpv. 1 let. f LALPT; art. 16 Legge cantonale sulla protezione della natura del 12.12.2001). I Comuni sono infatti tenuti a cooperare, sotto la vigilanza dell’autorità governativa, alla tutela delle bellezze naturali che si estende, in particolare, alla flora spontanea, alla fauna indigena ed al loro spazio vitale (art. 3 DLBN del 16.1.1940; art. 2 let. e Reg. di applicazione del DLBN del 22.1.1974).