34). 2.3. La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni (art. 78 Cost) i quali devono, in particolare, prevenire l’estinzione di specie animali e vegetali indigene mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) ed altri provvedimenti adeguati (art. 18 cpv. 1 LPN); essi provvedono, segnatamente, alla protezione ed alla manutenzione dei biotopi d’importanza regionale e locale (art. 18b cpv. 1 LPN). Lo strumento che normalmente attua la salvaguardia è il PR comunale nel quale vanno delimitate, tra le altre, anche le zone protette che includono i biotopi per gli animali ed i vegetali degni di protezione (art. 14 cpv. 2 e 17 cpv.