Posto tale principio, la giurisprudenza ha stabilito che una soluzione diversa si impone quando la restrizione della proprietà deriva non da un provvedimento adottato dal Comune nel contesto dei suoi compiti pianificatori, bensì da un vincolo istituito dal Cantone per sua autonoma decisione e sulla base di una normativa che gli spetta di applicare direttamente. In tale evenienza la responsabilità di un eventuale indennizzo ricade sul Cantone stesso (anziché sul Comune) in quanto autore e beneficiario diretto del provvedimento (RDAT II-1998 no. 34). 2.3.