questi risponde infatti, di massima, dei vincoli che istituisce, come delle eventuali relative indennità, anche qualora un determinato provvedimento fosse stato ordinato dal Cantone nell’ambito della procedura di approvazione del PR. Posto tale principio, la giurisprudenza ha stabilito che una soluzione diversa si impone quando la restrizione della proprietà deriva non da un provvedimento adottato dal Comune nel contesto dei suoi compiti pianificatori, bensì da un vincolo istituito dal Cantone per sua autonoma decisione e sulla base di una normativa che gli spetta di applicare direttamente.