Gli enti pubblici convenuti contestano entrambi la loro legittimazione passiva. Il Comune invoca, a sostegno dell’eccezione, la competenza del Cantone a provvedere alla protezione ed alla manutenzione dei biotopi di importanza regionale, e quindi anche al biotopo in questione il quale, come espressamente riconosciuto dal Tribunale della pianificazione, è d’importanza perlomeno cantonale; tanto è vero che nella convenzione le spese di gestione sono state addebitate alla Confederazione ed al Cantone.