I due enti convenuti, con risposte del 18.3.2004, hanno postulato la reiezione dell’istanza avvalendosi di argomenti sostanzialmente analoghi: entrambi eccepiscono la loro legittimazione passiva a rispondere della pretesa avanzata dalla proprietaria e contestano che siano dati gli estremi di un’espropriazione materiale poiché la variante di PR riguarda solo una parte del mapp. no. 89 e comunque implica restrizioni marginali che non impediscono l’uso conforme ed economicamente ragionevole della particella. L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 30.9.2004 con esito negativo;