questo ha comportato la disdetta dell’accordo e la stipula successiva di un nuovo contratto per la sola parte intensiva a condizioni assai meno favorevoli. Di conseguenza, a suo avviso, il vincolo ha generato restrizioni gravi dei diritti di proprietà, peraltro a danno del solo mapp. no. 89 e quindi incompatibilmente con il principio della parità di trattamento. I due enti convenuti, con risposte del 18.3.2004, hanno postulato la reiezione dell’istanza avvalendosi di argomenti sostanzialmente analoghi: