Con memoria del 12.12.2003 la ISES 1 ha convenuto in giudizio lo Stato del Cantone Ticino ed il Comune di __________ rivendicando un’indennità di fr. 345'000.-, oltre interessi al 5% dal 15.12.1993, per titolo di espropriazione materiale. L’istante argomenta che la zona di protezione, istituita con la variante del 1993, ha precluso la possibilità di sfruttare il comparto colpito a fini viticoli conformemente a quanto previsto nel contratto d’affitto concluso con la __________; questo ha comportato la disdetta dell’accordo e la stipula successiva di un nuovo contratto per la sola parte intensiva a condizioni assai meno favorevoli.