Un ulteriore ricorso presentato dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio fu respinto con sentenza del 5.12.1996. Nel gennaio del 1998 il Comune di __________ presentò l’atteso piano di gestione, elaborato dalla __________, in base al quale vennero definiti il perimetro dell’area soggetta a gestione particolare e, al suo interno, due unità territoriali: una ad uso intensivo, nella quale veniva ammessa la viticoltura ed altre pratiche agricole purché attuate secondo i principi della produzione integrata o biologica, l’altra ad uso estensivo destinata esclusivamente a perseguire gli scopi di salvaguardia dell’avifauna e di sistemazione e gestione dei biotopi.