{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-96_2011-07-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109087&nX40_KEY=4711147&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "65dd555ee952daa0e91cb36ffb9c47a3"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2004.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - legittimazione passiva - vincolo di protezione dei biotopi a carico di un fondo agricolo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:09:27", "Checksum": "062507cec360e777d2b9b0b8349a41a8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96\nRegesto:\nEspropriazione materiale - legittimazione passiva - vincolo di protezione dei biotopi a carico di un fondo agricolo\n\n\n(cfr. testi __________ e __________).\nAlle riflessioni che precedono va poi aggiunta la circostanza non trascurabile\nche tutta la parte bassa della proprietà (mq 10'735), attualmente adibita al\npascolo, non è colpita da alcun vincolo pianificatorio e potrebbe anch’essa,\nliberamente, essere destinata alla coltivazione della vite.\nTutto ciò considerato questo Tribunale non ritiene che i diritti derivanti\ndalla proprietà siano stati preclusi o limitati in modo grave, né che alla\nproprietaria sia stato imposto un sacrificio particolare, a favore della\ncollettività, inconciliabile con il principio della parità di trattamento.\nDi conseguenza, poiché i requisiti dell’espropriazione materiale non sono\nadempiuti, l’istanza dev’essere respinta.\n4.E’\nprincipio giurisprudenziale acquisito che nei contenziosi di espropriazione\nmateriale i costi processuali seguano l’esito della lite come in una normale\nprocedura amministrativa (art. 28 e 31 LPamm; RDAT I-1994 no. 48).\nPertanto, in concreto, le spese sono\nposte a carico dell’istante in quanto soccombente, compreso l’obbligo di\ncorrispondere adeguate ripetibili al Comune di__________ che si è avvalso della\nconsulenza di un legale.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia 1. L’eccezione di legittimazione passiva sollevata\ndallo Stato del Cantone Ticino è accolta, quella del Comune di __________ è\nrespinta.\n2. L’istanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta.\n3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.- sono a carico dell’istante con l’obbligo di rifondere al Comune di __________ fr. 3'500 per ripetibili.\n4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n5. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}