{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-96_2011-07-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109087&nX40_KEY=4921814&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "65dd555ee952daa0e91cb36ffb9c47a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - legittimazione passiva - vincolo di protezione dei biotopi a carico di un fondo agricolo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:45", "Checksum": "2c759bd8dac010d63b1384c33237a6c6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96\nRegesto:\nEspropriazione materiale - legittimazione passiva - vincolo di protezione dei biotopi a carico di un fondo agricolo\n\n\nIl piano di gestione è stato consegnato nel gennaio del 1998. Elaborato con la\nconsulenza di un esperto nel ramo della viticoltura, e quindi nell’ottica anche\ndi una gestione meccanizzata (cfr. teste __________), esso si prefigge, in sostanza,\ndi ottimizzare la gestione della particella definendo le condizioni da\nrispettare per l’impianto di un vigneto razionale per uve di qualità senza\ncompromettere l’interesse ecologico del settore (cfr. piano di gestione p. 9,\n11). Stando al piano è votato alla salvaguardia dell’avifauna e dei biotopi solo\nil comparto estensivo che copre una superficie complessiva di mq 9'309\ndistribuita lungo il perimetro (lati O/S/E) ed in tre fasce trasversali. In\nesso è ammesso lo sfalcio e, in alternativa, il pascolo purché sia garantito il\ncorretto mantenimento degli ambienti (cfr. piano di gestione p. 18-19 e planimetria\nannessa; piano del 20.5.2010 del geometra revisore ing. __________). Nel comparto\nintensivo, che misura mq 18'035, è invece consentita la viticoltura secondo i\nprincipi della produzione integrata o biologica (cfr. piano di gestione p.\n16-17).\nIl vincolo pianificatorio, ed il piano di gestione che ne è corollario, non\nprevedono alcuna limitazione nelle colture, specie per quanto concerne la selezione\ndei vitigni: non è imposta, ad esempio, la scelta di varietà più tolleranti, che\nrichiedano, cioè, meno trattamenti contro le malattie e che quindi siano, per\nloro stessa natura, meno produttivi rispetto ai vitigni tradizionali (Merlot, Pinot,\nChardonnay). Anche in relazione ai metodi di produzione ammessi, che sono ad\norientamento ecologico, non si ravvisano restrizioni degne di nota; entrambi i metodi sono peraltro disciplinati da\nregolamenti e direttive emanati da organismi competenti, e sono quindi da\nritenersi idonei a conferire alle uve\ncaratteristiche di qualità e tipicità (art.\n7 Regolamento concernente l’attribuzione della denominazione di origine\ncontrollata ai vini ticinesi). Il metodo biologico\nimplica, invero, condizionamenti anche importanti poiché, prefiggendosi di\nevitare rigorosamente gli impatti negativi sull’ambiente, sfrutta la naturale\nfertilità del suolo, reimpiega la materia principalmente sotto forma organica\ned esclude l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi con il fine di aumentare\nnaturalmente le rese e la resistenza alle malattie. Perciò non solo può influire\nsulla scelta dei vitigni, nella misura in cui non si adatta, ad esempio, a\nvitigni sensibili alle malattie fungine, ma può anche rendere la coltivazione più\nonerosa dal profilo economico. Il metodo della produzione integrata è invece\nmeno severo poiché promuove una\nviticoltura di qualità ed economicamente sostenibile, privilegiando tecniche\nnaturali che non vietano ma riducono l’uso di prodotti fitosanitari a seconda\ndelle soglie di tolleranza alle malattie con effetti limitati e rispettosi\ndell’ambiente. Esso rappresenta dunque un’alternativa indubbiamente valida e,\nin effetti, è comunemente praticato ed\normai applicato alla maggior parte dei vigneti (per ulteriori dettagli si consulti www.ti.ch/agricoltura, www.vinatura.ch).\nNon è prevista, infine, alcuna limitazione di ordine tecnologico: la gestione\nmeccanizzata del vigneto è consentita oltre che concretamente praticabile non ostandovi\nné la presenza delle fasce protette né la morfologia del terreno; essa nemmeno\ninfluisce sulla disposizione dei filari. Certo è pensabile che la tutela dei\nbiotopi possa indurre una certa proliferazione di volatili, ma questo è un\nelemento che non aggrava in modo significativo le condizioni produttive ed i\ncui effetti sono trascurabili: dopo tutto il fondo è attorniato da ampie\nsuperfici boschive che già costituiscono un habitat naturale ideale per\nl’avifauna.\nSu queste basi l’area risulta essere coltivabile al pari di qualsiasi altro\nvigneto ticinese, attività che del resto è già stata intrapresa con evidente\nsuccesso. Il vigneto, iscritto nel catasto viticolo dal 2000, conta 7’933 ceppi\ndi vite tra Merlot, Carminoir e Gamaret (cfr. aggiornamento dati catasto\nviticolo del 26.4.2010), tutti vitigni di categoria 1 riconosciuti per la\nproduzione di vini DOC, a denominazione di origine controllata (art. 6 del\nRegolamento cantonale concernente l’attribuzione della denominazione di origine\ncontrollata ai vini ticinesi). Il vigneto è coltivato in modo intensivo:\ndifatti la messa a dimora di ben 7'933 ceppi su una superficie di 18'035 mq\nequivale ad una densità di mq 2.27 per ceppo. Ciò nonostante, nell’ambito del\nrilascio del certificato di produzione, la Sezione dell’agricoltura ha giudicato\nil vigneto di tipo “particolarmente estensivo” applicando la densità unitaria\nmassima di mq 3 per ceppo (art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza federale concernente la\nviticoltura e l’importazione di vino), con la conseguenza che la superficie\nvitata reale considerata per la produzione è di mq 23'800, quindi ben superiore\na quella che è esente da vincoli (cfr. lettera della Sezione dell’agricoltura\ndel 26.4.2010; aggiornamento dati catasto viticolo del 26.4.2010). Ora, la\nsuperficie vitata è il parametro fondamentale per la determinazione del\nquantitativo massimo di produzione annua indipendentemente dal conferimento\ndella denominazione di origine controllata (art. 53 del Regolamento cantonale\nsull’agricoltura). Pertanto il vigneto esistente dimostra come l’area sia\nsfruttabile e sia effettivamente sfruttata in modo razionale.\nIn definitiva, l’istituzione della zona di protezione non ha quindi soppresso o\npregiudicato un diritto sostanziale, e cioè quello di coltivare il fondo\nconformemente alla sua destinazione agricolo-viticola, ma ne ha soltanto\nridefinito i contenuti secondo criteri ragionevoli. Tanto meno ha generato\noneri finanziari supplementari per il proprietario: nella convenzione del 1999"}