{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-96_2011-07-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109087&nX40_KEY=4921814&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "65dd555ee952daa0e91cb36ffb9c47a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - legittimazione passiva - vincolo di protezione dei biotopi a carico di un fondo agricolo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:45", "Checksum": "2c759bd8dac010d63b1384c33237a6c6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96\nRegesto:\nEspropriazione materiale - legittimazione passiva - vincolo di protezione dei biotopi a carico di un fondo agricolo\n\n\ncon l’approvazione governativa, ha sancito la protezione del biotopo in\nquestione; protezione che, essendo prevista da norme federali, va garantita\ncomunque ed indipendentemente dal fatto che il Consiglio di Stato decida di\nrendersi promotore di un provvedimento specifico ed a sé stante.\nPertanto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Cantone\nè accolta mentre quella del Comune è respinta.\n3.3.1.\nL’espropriazione materiale si avvera per\neffetto di un divieto o di una limitazione particolarmente grave dell’uso\nattuale o del prevedibile uso futuro di un fondo, tale da compromettere le facoltà\nessenziali derivanti dal diritto proprietà. Anche una restrizione d’importanza minore può costituire espropriazione materiale ove\ncoinvolga una cerchia ristretta di proprietari o ne colpisca uno solo in\nmaniera tale che, fosse loro negato un indennizzo, sarebbero costretti a\nsopportare un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della\nparità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad\nindennizzo a condizione che l’atto limitativo sia definitivo e che, con la sua\nistituzione, il proprietario veda svanire una concreta possibilità di miglior\nuso del fondo (Riva, in Kommentar zum RPG, ad art. 5, no. 123-134; DTF\n131 II 151 c. 2.1 e rinvii; RDAT 1990 no. 67 e 85, I-1991 no. 68, I-1992\nno. 49).\nIl verificarsi di una un’espropriazione materiale va accertato alla data di\nentrata in vigore del provvedimento pianificatorio che ha definitivamente\nsancito la restrizione (DTF 132 II 218 c. 2.4 p. 222).\n3.2. Se, generalmente, le richieste di indennità per espropriazione materiale si\nriallacciano ad un divieto o ad una limitazione della facoltà di edificare, intesa\nquale prerogativa insita nel diritto di proprietà, questo non è il caso nella\nfattispecie in esame. La proprietaria non lamenta infatti una sopraggiunta\nimpossibilità di costruire, bensì una grave restrizione d’uso, dipendente dal\nvincolo di protezione, che avrebbe impedito l’esercizio della viticoltura conformemente\nal contratto di affitto stipulato nel 1991 con la __________\nLa questione a sapere se l’uso economicamente ragionevole di un fondo sia stato\npregiudicato da un provvedimento pianificatorio può porsi anche per un terreno\ndi natura agricola assoggettato a disposizioni d’uso restrittive. La giurisprudenza,\ninvero poco nutrita nel tema specifico, considera in particolare che il divieto\ndi installare colture intensive in serre plastificate, di sfruttare un vivaio o\ndi spargere colaticcio non costituiscano restrizioni gravi della proprietà equivalenti\nad esproprio materiale. Di principio non sono ritenute tali neppure le\nlimitazioni generate da misure di polizia, come le zone di protezione delle\ncaptazioni d’acqua, che siano intese ad evitare un danno concreto per l’ordine\npubblico, la sicurezza o la salute senza pregiudicare l’uso attuale conforme del\nfondo (Riva, in Kommentar zum RPG, ad art. 5, no. 172, nonché, del\nmedesimo autore, Hauptfragen der materiellen Enteignung, 1990, p. 161; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,\nAménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 626; giurisprudenza\nivi citata).\nE’ da intendersi conforme l’uso che è autorizzato dalla pianificazione ed è\nattuabile secondo criteri di ragionevolezza; trattandosi di un terreno\nattribuito alla zona agricola si dovrà accertare se ed in che misura il\nprovvedimento restrittivo abbia compromesso l’uso a fini agricoli. Tale\naccertamento non può evidentemente avvenire sulla base di elementi soggettivi\nquali sono, in particolare, i contenuti di natura meramente privata del\ncontratto concluso tra la ISES 1 e la __________, bensì valutando la situazione\ndal profilo oggettivo, ovvero confrontando le possibilità di sfruttamento\nammesse prima e dopo l’entrata in vigore del vincolo litigioso e verificando se\nquest’ultimo le abbia limitate in maniera grave.\n3.3. Il mapp. no. 89, formalmente assegnato al territorio agricolo con il primo\nPR di __________, è stato per lungo tempo\nadibito alla viticoltura poi trascurata a favore del pascolo. Verso la fine\ndegli anni ’80 il terreno era una superficie prativa in stato di abbandono\n(cfr. teste __________) che serviva al pascolo di pecore e presentava resti di\nvigneto, prati aridi, cespugli spinosi ed altre specie vegetali (cfr. teste __________).\nRisale a quel periodo lo studio sulle componenti naturalistiche del territorio commissionato\ndal Comune nell’ottica di un completamento del PR e le cui indicazioni sono poi\nstate integrate nel piano del paesaggio mediante le varianti approvate nel\n1993. Per divulgare i contenuti di tali varianti le autorità, con avviso\npubblico, hanno invitato la popolazione ad una serata informativa che si è\nsvolta il 14.12.1989 ed è stata abbinata ad un’esposizione sul tema della\nprotezione del paesaggio tenutasi nell’aula magna delle scuole medie di __________;\navvenimento, quest’ultimo, che ha suscitato interesse e discussioni per la\nnovità dell’argomento trattato, e che ha avuto una certa risonanza anche sui\nquotidiani locali (cfr. testi __________ e __________; cfr. ris. del Consiglio\ndi Stato no. 10935 del 15.12.1993, p. 21; sentenza TPT del 5.12.1996 p. 9). L’istante,\ncome qualsiasi altro cittadino, era quindi perfettamente in grado di prendere\nconoscenza delle varianti proposte, specie del vincolo a carico del mapp. no.\n89, almeno un anno prima di stipulare il contratto con la __________.\n3.4. la zona di protezione PrNa7 non interessa tutta la part. no. 89 ma è\ncircoscritta alla parte alta del fondo situata a monte del cimitero (cfr. piano\ndel paesaggio). Con la sua entrata in vigore nel 1993, ed in attesa di un piano\ndi gestione dettagliato, è rimasto ammesso e promosso il pascolo estensivo sino\nad allora praticato (art. 27 bis NAPR)."}