{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-96_2011-07-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109087&nX40_KEY=4921814&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "65dd555ee952daa0e91cb36ffb9c47a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - legittimazione passiva - vincolo di protezione dei biotopi a carico di un fondo agricolo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:45", "Checksum": "2c759bd8dac010d63b1384c33237a6c6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96\nRegesto:\nEspropriazione materiale - legittimazione passiva - vincolo di protezione dei biotopi a carico di un fondo agricolo\n\n\nla loro legittimazione passiva a rispondere della pretesa avanzata dalla\nproprietaria e contestano che siano dati gli estremi di un’espropriazione\nmateriale poiché la variante di PR riguarda solo una parte del mapp. no. 89 e\ncomunque implica restrizioni marginali che non impediscono l’uso conforme ed\neconomicamente ragionevole della particella.\nL’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 30.9.2004 con esito negativo; ad\nessa è seguito un lungo periodo durante il quale la procedura è rimasta\ninattiva essendo pendente una trattativa che, per finire, si è anch’essa\nrisolta infruttuosamente. Quindi l’istruttoria è stata ripresa con l’assunzione\ndelle prove necessarie, dopo di che le parti sono comparse all’udienza finale\ndel 20.5.2011.\n2.2.1.\nGli enti pubblici convenuti contestano entrambi la loro legittimazione passiva.\nIl Comune invoca, a sostegno dell’eccezione, la competenza del Cantone a\nprovvedere alla protezione ed alla manutenzione dei biotopi di importanza\nregionale, e quindi anche al biotopo in questione il quale, come espressamente\nriconosciuto dal Tribunale della pianificazione, è d’importanza perlomeno\ncantonale; tanto è vero che nella convenzione le spese di gestione sono state\naddebitate alla Confederazione ed al Cantone. Quest’ultimo, a sua volta, non\nritiene di dover rispondere di un’eventuale indennità poiché il vincolo è stato\nistituito con una decisione autonoma del Comune di completamento del piano del\npaesaggio.\n2.2. A norma dell’art. 39 cpv. 2 Lespr, le pretese derivanti da vincoli che\nconfigurano gli estremi di un’espropriazione materiale devono essere notificate\nall’ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è stata\nsancita.\nL’espropriazione materiale discende normalmente da un provvedimento\npianificatorio definitivo quale è il PR, strumento che è preposto a\ndisciplinare l’uso ammissibile del territorio comunale (art. 24 e 25 LALPT) e quindi\nanche ad istituire le restrizioni della proprietà che fossero motivate da\nnecessità di pubblico interesse. Il PR è opera del Comune, che ne è titolare ed\nartefice quale ente incaricato della pianificazione locale (art. 32 cpv. 1 e 34\ncpv. 1 LALPT). Pertanto il privato che si reputasse colpito da\nun’espropriazione materiale dovrà rivolgere la sua domanda di risarcimento al\nComune stesso: questi risponde infatti, di massima, dei vincoli che istituisce,\ncome delle eventuali relative indennità, anche qualora un determinato provvedimento\nfosse stato ordinato dal Cantone nell’ambito della procedura di approvazione\ndel PR.\nPosto tale principio, la giurisprudenza ha stabilito che una soluzione diversa\nsi impone quando la restrizione della proprietà deriva non da un provvedimento\nadottato dal Comune nel contesto dei suoi compiti pianificatori, bensì da un\nvincolo istituito dal Cantone per sua autonoma decisione e sulla base di una\nnormativa che gli spetta di applicare direttamente. In tale evenienza la\nresponsabilità di un eventuale indennizzo ricade sul Cantone stesso (anziché\nsul Comune) in quanto autore e beneficiario diretto del provvedimento (RDAT\nII-1998 no. 34).\n2.3. La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni (art. 78\nCost) i quali devono, in particolare, prevenire l’estinzione di specie animali\ne vegetali indigene mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi)\ned altri provvedimenti adeguati (art. 18 cpv. 1 LPN); essi provvedono,\nsegnatamente, alla protezione ed alla manutenzione dei biotopi d’importanza\nregionale e locale (art. 18b cpv. 1 LPN).\nLo strumento che normalmente attua la salvaguardia è il PR comunale nel quale\nvanno delimitate, tra le altre, anche le zone protette che includono i biotopi\nper gli animali ed i vegetali degni di protezione (art. 14 cpv. 2 e 17 cpv. 1\nlet. d LPT; art. 28 cpv. 1 let. f LALPT; art. 16 Legge cantonale sulla\nprotezione della natura del 12.12.2001). I Comuni sono infatti tenuti a\ncooperare, sotto la vigilanza dell’autorità governativa, alla tutela delle\nbellezze naturali che si estende, in particolare, alla flora spontanea, alla\nfauna indigena ed al loro spazio vitale (art. 3 DLBN del 16.1.1940; art. 2 let.\ne Reg. di applicazione del DLBN del 22.1.1974).\nLa salvaguardia dei beni naturali, specie quelli di importanza nazionale e\ncantonale, può anche essere garantita direttamente dal Consiglio di Stato mediante\nl’adozione di decreti o piani cantonali di protezione (art. 13 della Legge\ncantonale sulla protezione della natura; art. 8 Reg. di applicazione del DLBN).\n2.4. Il comparto di protezione PrNa7 è inteso a tutelare alcune specie rare di\nvolatili (averla piccola, saltimpalo, zigolo nero, canapino, torcicollo), a favorirne\nla riproduzione e ad evitare il progressivo rimboschimento che altererebbe le\ncondizioni ambientali a loro favorevoli (cfr. ris. del Consiglio di Stato no.\n10935 del 15.12.1993, p. 19).\nTale vincolo di protezione non è stato istituito con un provvedimento\ngovernativo indipendente dal PR di __________, fondato su una normativa\nconcedente al Cantone diretta competenza d’applicazione e suscettibile di\nautonoma impugnazione. Esso discende, bensì, da una variante del PR adottata\ndal Comune nel quadro delle sue competenze pianificatorie ed in virtù\ndell’obbligo, che ha per legge, di cooperare alla tutela dei biotopi. Di\nconseguenze al Cantone non può essere riconosciuta legittimazione attiva. Poco\nimporta che esso figuri quale parte contraente (accanto al Comune ed alla\nproprietaria) nella convenzione del 1999 e che assuma con la Confederazione la\nmaggior parte delle spese per gli interventi di sistemazione e gestione del\ncomparto vincolato. In effetti il Cantone non è né autore né beneficiario\ndiretto del vincolo. Lo è invece il Comune che, sia pure sotto la vigilanza e"}