{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-96_2011-07-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109087&nX40_KEY=4921814&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "65dd555ee952daa0e91cb36ffb9c47a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - legittimazione passiva - vincolo di protezione dei biotopi a carico di un fondo agricolo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:45", "Checksum": "2c759bd8dac010d63b1384c33237a6c6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 28.07.2011 10.2004.96\nRegesto:\nEspropriazione materiale - legittimazione passiva - vincolo di protezione dei biotopi a carico di un fondo agricolo\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 84/03\n|\nLugano 28 luglio 2011 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\ning. Paolo Barberis ing. Eraldo Pianetti |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo sulla richiesta di indennità per espropriazione materiale presentata con istanza del 12 dicembre 2003 da\n|\n|\nISES 1 rappr. dall’ RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n1. COEP 1\n2. COEP 2\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. no. 89 RFD __________,\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nISES 1 è proprietaria, nel Comune di __________, del mapp. no. 89 sito nella\nfrazione di __________ sulla collina a monte della strada cantonale verso __________,\nnei pressi del cimitero. Il fondo presenta una configurazione irregolare ed ha\nuna superficie di 40'028 mq. Esso si compone di due settori esposti verso\nmeridione di cui l’uno è terrazzato e sale, alle spalle del cimitero, fino alla\nsoprastante Via __________ (parte alta, mq 27’344), mentre l’altro è costituito\nda un pendio con ampie terrazze confinante con la strada cantonale (parte\nbassa, mq 10'735). I due settori sono fisicamente divisi da una strada (mq 422)\ne da un avvallamento formante una lingua boschiva (mq 1'527).\n1.2. Il Consiglio comunale di __________ ha adottato il primo PR locale nel\ncorso della seduta del 15.12.1986. Tale piano proponeva l’attribuzione della parte\nalta del mapp. no. 98 alla zona agricola e di quella bassa, come di alcuni\nfondi confinanti della località __________, alla zona residenziale estensiva\nRE2. In sede di approvazione del piano, con risoluzione del 10.8.1988, il\nConsiglio di Stato bocciò la predetta zona RE2 in ragione del sovradimensionamento\ndelle zone edificabili ed assegnò d’ufficio il comparto interessato alla zona agricola.\nI ricorsi interposti dalla proprietaria ISES 1, prima dinanzi al Gran Consiglio\ne quindi al Tribunale federale, furono entrambi respinti con decisioni del\n10.12.1991 e del 28.9.1993.\n1.3. In data 3.6.1991 la ISES 1 stipulò un contratto di affitto con la __________\nconcedendole in uso, per la durata di 20 anni, un’area di mq 25'000 sulla parte\nalta del mapp. no. 89 con l’obbligo di esercitarvi la viticoltura e di rendere\ncoltivabile la parte rimanente del fondo. L’affittuaria avviò subito i lavori\ndi pulizia e di sterro del terreno che furono però definitivamente sospesi\nnell’agosto del 1991, su ordine del Comune, a motivo sia della messa in\npericolo della soprastante Via __________, sia della prevista istituzione di\nuna zona di protezione della natura e dell’avifauna che il Municipio aveva\nproposto in forma di variante del PR con messaggio del 26.9.1990. Dopo un incontro\ncon le parti nel mese di ottobre, e fondandosi su un rapporto steso dal Museo\ncantonale di storia naturale, il 23.12.1991, l’Ufficio protezione natura\npresentò una proposta di piano di gestione del fondo che avrebbe autorizzato\nuna coltivazione semi-intensiva sulla parte alta e solo estensiva su quella\nbassa, consentendo l’impianto di 3'000 barbatelle anziché 13'000 come\ninizialmente programmato.\nNel frattempo, con risoluzione del 23.9.1991, il Consiglio comunale di __________\naveva adottato le varianti proposte dal Municipio tra cui anche la zona di\nprotezione PrNa7 in corrispondenza della parte alta del mapp. no. 89 nella\nquale, in attesa di un piano di gestione dettagliato, veniva ammesso e promosso\nil pascolo estensivo fino ad allora praticato. Le varianti furono approvate con\nrisoluzione del 15.12.1993 dal Consiglio di Stato che nel contempo rigettò le obiezioni\nsollevate dalla proprietaria intese ad ottenere l’affrancamento del fondo dal\nvincolo di protezione. Un ulteriore ricorso presentato dinanzi al Tribunale\ndella pianificazione del territorio fu respinto con sentenza del 5.12.1996.\nNel gennaio del 1998 il Comune di __________ presentò l’atteso piano di\ngestione, elaborato dalla __________, in base al quale vennero definiti il\nperimetro dell’area soggetta a gestione particolare e, al suo interno, due\nunità territoriali: una ad uso intensivo, nella quale veniva ammessa la\nviticoltura ed altre pratiche agricole purché attuate secondo i principi della\nproduzione integrata o biologica, l’altra ad uso estensivo destinata\nesclusivamente a perseguire gli scopi di salvaguardia dell’avifauna e di\nsistemazione e gestione dei biotopi. Tale piano di gestione fu poi approvato quale\nstrumento di coordinamento d’uso e reso parte integrante di una convenzione stipulata\nnel gennaio del 1999 per la durata di 10 anni tra il Cantone, il Comune e la\nproprietaria ai fini della gestione stessa del fondo.\n1.4. Con memoria del 12.12.2003 la ISES 1 ha convenuto in giudizio lo Stato del Cantone Ticino ed il Comune di __________ rivendicando un’indennità di fr.\n345'000.-, oltre interessi al 5% dal 15.12.1993, per titolo di espropriazione\nmateriale. L’istante argomenta che la zona di protezione, istituita con la\nvariante del 1993, ha precluso la possibilità di sfruttare il comparto colpito\na fini viticoli conformemente a quanto previsto nel contratto d’affitto concluso\ncon la __________; questo ha comportato la disdetta dell’accordo e la stipula\nsuccessiva di un nuovo contratto per la sola parte intensiva a condizioni assai\nmeno favorevoli. Di conseguenza, a suo\navviso, il vincolo ha generato restrizioni gravi\ndei diritti di proprietà, peraltro a danno del solo mapp. no. 89 e quindi\nincompatibilmente con il principio della parità di trattamento.\nI due enti convenuti, con risposte del 18.3.2004, hanno postulato la reiezione\ndell’istanza avvalendosi di argomenti sostanzialmente analoghi: entrambi eccepiscono"}