Né sarebbe più stato possibile, a quel momento, seppure in attesa di variante, un’edificazione. 20. Si può dunque procedere alla valutazione del valore del fondo al 6 agosto 1986, stabilendo avantutto quale sarebbe stata la sua situazione pianificatoria se non fosse stato adottato e approvato il vincolo in oggetto (TRAM 26.02.2001 in re Comune di C./ R.M., consid. 4.1). Di conseguenza si potrà stabilire l'estimo ex tunc (6 agosto 1986), e lo si confronterà con il valore del fondo gravato dal vincolo di inedificabilità (DTF 122 II 326 consid.