2 (ossia il 6 maggio 1988), e si applica a tutte le restrizioni preesistenti a quella novella legislativa. Pertanto, in applicazione di tale regola, la pretesa d’indennizzo notificata dagli istanti è da ritenersi tempestiva, considerato che la loro prima richiesta di indennizzo, interruttiva della prescrizione ex art. 39 cpv 2.2 Lespr, è del 13 luglio 1989 (doc. F). Si può dunque entrare nel merito della richiesta di un eventuale indennizzo per espropriazione materiale. 14. La proprietà è garantita; in caso di espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 CF).