{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-95_2007-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96031&nX40_KEY=4921882&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "394171c9db1d7d8d7b53e4916d7f1406"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.10.2007 10.2004.95"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.10.2007 10.2004.95"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 05.10.2007 10.2004.95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione materiale per inserimento parziale di un fondo in zona Attrezzature ed Edifici Pubblici (AEP)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:18:39", "Checksum": "ef0443c9e0283b3f2a014c0b7d9bfa80", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 05.10.2007 10.2004.95\nRegesto:\nespropriazione materiale per inserimento parziale di un fondo in zona Attrezzature ed Edifici Pubblici (AEP)\n\n\n24. Gli interessi sull’indennità per espropriazione materiale decorrono, di regola, dal momento in cui l’avente diritto ha manifestato in modo inequivocabile la propria intenzione di farsi risarcire (DTF 114 Ib 283 c. 2a e invii). A tale richiesta non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l’ente pubblico, conformemente al principio della buona fede, debba rendersi conto che il proprietario intende chiedere l’indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). Una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell’intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni di opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 122 Ib 512). La giurisprudenza ticinese segue detti principi (TRAM 9.11.1998 in re CE C. e D’A. / Comune di F., consid. 4.1).\n25. Nella fattispecie gli interessi sono quindi da riconoscersi dal 5 agosto 1987, ai seguenti tassi:\n4.5% dal 5 agosto 1987 al 31 maggio 1986;\n5.5% dal 1. giugno 1986 al 31 maggio 1989;\n6.5% dal 1. giugno 1989 al 31 maggio 1990;\n5.5% dal 1. giugno 1990 al 31 marzo 1993;\n5% dal 1. aprile 1993 al 30 settembre 1993;\n4.5% dal 1. ottobre 1993 al 31 marzo 1996;\n4% dal 1. aprile 1996 al 31 marzo 1997;\n4.5% dal 1. aprile 1997 al 31 dicembre 2000;\n4% dal 1. gennaio 2001 al 31 agosto 2002;\n3.5% dal 1.settembre 2002 al 30 aprile 2003;\n4% dal 6 maggio 1998 al 31 dicembre 2000;\n4.5% dal 1. gennaio 2001 al 31 agosto 2002;\n4% dal 1. settembre 2002 al 30 aprile 2003;\n3.5% dal 1. maggio 2003 in poi.\n26. Tasse e spese della precedente procedura seguono la soccombenza.\nGli istanti hanno chiesto fr 600.--/mq per l’espropriazione materiale del loro fondo, ma si sono visti riconoscere solo fr 200.--/mq: essi sono quindi soccombenti per 2/3.\nPoiché le parti le parti non si sono avvalse di un legale, non si assegnano ripetibili.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta. Per l’espropriazione materiale di mq 432 della part. 484 RFD di __________ è riconosciuta un’indennità per espropriazione materiale di fr. 200.--/mq.\n2. Per l’espropriazione formale di mq 432 della particella 484 RFD di __________ è riconosciuta un’indennità di fr. 20.--/mq.\n3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-- sono a carico degli istanti per 2/3 e del Comune di __________ per 1/3.\n4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n5. Intimazione a:\n|\n|\n- - -\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nil Presidente supplente Il segretario giudiziario\nStefano Camponovo Enzo Barenco"}