{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-95_2007-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96031&nX40_KEY=4921882&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "394171c9db1d7d8d7b53e4916d7f1406"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.10.2007 10.2004.95"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.10.2007 10.2004.95"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 05.10.2007 10.2004.95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione materiale per inserimento parziale di un fondo in zona Attrezzature ed Edifici Pubblici (AEP)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:18:39", "Checksum": "ef0443c9e0283b3f2a014c0b7d9bfa80", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 05.10.2007 10.2004.95\nRegesto:\nespropriazione materiale per inserimento parziale di un fondo in zona Attrezzature ed Edifici Pubblici (AEP)\n\n\nDal piano delle zone del PR del 1986 risulta chiaramente che il mappale in oggetto è cinto per buona parte del proprio perimetro dalla zona R2+ estensiva. Sarebbe dunque stata questa la destinazione del mappale, in assenza di vincolo AEP. D’altronde, era stata questa la sorte pertoccata alla porzione di fondo svincolata con la variante di PR del 15 febbraio 1989.\nInoltre, il mappale era inserito nel perimetro del PGC approvato il 2 febbraio 1971, a comprova della sua idoneità all’edificazione.\nSe non fosse stato inserito in zona AEP, il mappale degli istanti sarebbe dunque stato in zona R2+.\nD’altronde, ancora attualmente l’attuale comparto ove è sito il mappale in oggetto è edificabile ed è soggetto, in particolare, alla zona di PR R2+ (che, per l’appunto, interessa la parte non gravata da vincolo del mappale).\n22. Nei cinque anni dal 1982 al 1986 (lasso di tempo usualmente considerato dalla giurisprudenza) i prezzi per compravendite in zona R2+ a __________ sono stati i seguenti:\n1982: Nessuna alienazione di superfici site in zona R2+ è stata iscritta a\nRegistro Fondiario.\n|\nANNO |\nPART. |\nSUP. |\nLOCALITÀ |\nPREZZO/MQ |\nDG. |\nDATA |\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n1983 |\n1276 |\n1000 |\n|\n200.00 |\n1356 |\n28.01.1983 |\n|\n1983 |\n410 |\n76 |\n|\n150.00 |\n13670 |\n11.08.1983 |\n|\n1983 |\n531 |\n1298 |\n|\n240.00 |\n16403 |\n07.10.1983 |\n|\n1983 |\n1457 |\n530 |\n|\n239.62 |\n16029 |\n30.09.1983 |\n|\n1983 |\n445 |\n616 |\n|\n275.97 |\n16917 |\n17.10.1983 |\n|\n1983 |\n813 |\n1723 |\n|\n232.15 |\n19652 |\n29.11.1983 |\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n1984 |\n1285 |\n1559 |\n|\n255.29 |\n408 |\n09.01.1984 |\n|\n1984 |\n534 |\n2238 |\n|\n170.00 |\n2032 |\n03.02.1984 |\n|\n1984 |\n339 |\n471 |\n|\n148.62 |\n7934 |\n04.05.1984 |\n|\n1984 |\n416 |\n553 |\n|\n235.08 |\n12284 |\n09.07.1984 |\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n1985 |\n577 |\n527 |\n|\n231.94 |\n36/8 |\n02.01.1985 |\n|\n1985 |\n1464 1465 |\n1055 |\n|\n222.00 |\n29/30 |\n02.01.1985 |\n|\n1985 |\n1463 |\n527 |\n|\n230.00 |\n33/5 |\n02.01.1985 |\n|\n1985 |\n1249 |\n999 |\n|\n200.20 |\n10526 |\n31.05.1985 |\n|\n1985 |\n1464 |\n527 |\n|\n245.00 |\n20874/5 |\n05.11.1985 |\n|\n1985 |\n353 |\n508 |\n|\n236.22 |\n24374 |\n18.12.1985 |\n|\n1985 |\n1475 |\n509 |\n|\n235.76 |\n24376 |\n18.12.1985 |\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n1986 |\n532 |\n1352 |\n|\n325.44 |\n6655 |\n01.04.1986 |\n|\n1986 |\n553 |\n979 |\n|\n260.47 |\n8220 |\n16.04.1986 |\n|\n1986 |\n1483 |\n421 |\n|\n237.53 |\n7176/7 |\n07.04.1986 |\nNe discende un prezzo medio per i terreni in zona R2+ di fr. 227,70/mq nell’arco di tempo citato (per il mappale no. 534 si è considerato un prezzo riferito alla sola superficie prativa, non considerando la superficie boschiva).\nNon vi è un’apprezzabile evoluzione dei prezzi nel corso degli anni, anche se invero le -sole- tre transazioni nel 1986 hanno visto pattuiti valori superiori alla media.\nAlcune delle transazioni esaminate nel citato arco di anni hanno però valore di paragone ben superiore rispetto ad altre.\nIn particolare, quelle relative ai mappali no. 1249 (venduto a fr. 200,20/mq) e no. 813 (venduto a fr. 232,15/mq) sono riferite a fondi quasi adiacenti a quello in esame: per esse vi è un valore medio di fr. 216,10/mq.\nIn posizione (oltre che in zona di PR) analoga a quella del fondo che ci occupa sono pure i mappali no. 531 (venduto a fr. 240.--/mq), no. 532 (venduto a fr. 325,44/mq) e no. 534 (venduto a fr. 170.--/mq, con la precisazione sopra indicata): per essi vi è un valore medio di fr. 245,15/mq.\nMeno considerabili - perché ben più vicini alle principali vie di collegamento, alle infrastrutture sportive, ecc. - sono invece i mappali no. 1457 (fr. 239,62/mq), no. 445 (fr. 275,97/mq), no. 410 (fr. 150.--/mq) e no. 416 (fr. 235,09/mq): ciò nonostante, il valore medio in questo caso è di fr. 225,15/mq (essenzialmente però in virtù del valore ridotto attribuito alla transazione per il mappale no. 410, di forma particolare: senza di esso il valore medio si attesterebbe a fr. 250,20/mq).\nIn definitiva, il valore del mappale in oggetto può essere quantificato in fr. 220.--/mq, tenuto conto pure della sua natura terrazzata e della sua esposizione.\n23. Dall’importo sopra indicato va dedotto il puro valore agricolo del terreno (rimasto agli istanti perché ancora proprietari), trattandosi di espropriazione materiale. Esso è attualmente generalmente indicato in fr. 30.-/mq per buoni terreni agricoli (RDAT II 1994 n. 64, 1990 n. 58, 1989 n. 37; TRAM 09.06.1997 in re O. e S. / Comune di C.).\nTuttavia nella fattispecie occorre riferirsi all’anno 1986, nel quale la giurisprudenza non riconosceva più di fr. 20.-/mq per un terreno agricolo. Nella fattispecie quest’ultimo valore può essere assunto quale determinante, trattandosi di un fondo che ben si prestava (e presta) all’agricoltura: essa corrisponde al valore di esproprio formale, dopo indennizzo di quello per l’esproprio materiale.\nNe discende che l’indennità per l’espropriazione materiale è di fr 200.--/mq, da applicarsi a complessivi mq 432 (come da accertamento del geometra revisore, richiesto dallo scrivente Tribunale)."}