{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-95_2007-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96031&nX40_KEY=4921882&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "394171c9db1d7d8d7b53e4916d7f1406"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.10.2007 10.2004.95"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.10.2007 10.2004.95"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 05.10.2007 10.2004.95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione materiale per inserimento parziale di un fondo in zona Attrezzature ed Edifici Pubblici (AEP)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:18:39", "Checksum": "ef0443c9e0283b3f2a014c0b7d9bfa80", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 05.10.2007 10.2004.95\nRegesto:\nespropriazione materiale per inserimento parziale di un fondo in zona Attrezzature ed Edifici Pubblici (AEP)\n\nentrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono fare derivare le suddette\npretese.\n15. Secondo la\nvigente giurisprudenza, vi è espropriazione materiale, che dà diritto ad una\npiena indennità, quando l'uso attuale od il prevedibile uso futuro di una\nproprietà immobiliare é vietato o ridotto in modo particolarmente grave, così\nche il proprietario colpito è privato delle facoltà essenziali dipendenti dal\ndiritto di proprietà medesimo. Una limitazione di minore rilievo può ugualmente\ncostituire espropriazione materiale ove essa colpisca un solo proprietario od\nun numero ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro negato\nl'indennizzo, essi sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della\ncomunità, un sacrificio per loro eccessivo ed incompatibile con il principio\ndella parità di trattamento. In entrambi i casi il miglior uso del fondo è da\nprendere in considerazione solo se, al momento determinante, esso appare come\nmolto probabile in un prossimo avvenire; un tale miglior uso del fondo va\nriferito, di regola, alle concrete - in fatto e per legge - possibilità\nedificatorie del terreno medesimo (DTF 123 II 489 c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119\nIb 124 c. 2b; RDAT 1990 n. 67 e 85, I-1991 n. 68, I-1992 n. 49; Grisel,\nTraité de droit administratif, 1984, vol II, p. 769; Riva, Hauptfragen\nder materiellen Enteignung, 1990, p. 113 ss).\nLa problematica verte dunque\nsul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul\npotenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione\noggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di\nun eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi\nche qualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento –\nriconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed\nedilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle\nqualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento\ndell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto\nconcreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.\n16. Sulla base di\ntali principi dottrina e giurisprudenza ritengono, in particolare, che\nl'attribuzione di un terreno di natura edilizia ad una zona riservata alle\ncostruzioni ed agli impianti pubblici provochi una lesione grave al punto da\npoter essere assimilata ad una espropriazione materiale. In effetti, in questo\ncaso, il fondo gravato viene privato per l'appunto delle facoltà edificatorie\nperdendo quindi quello che, sino ad allora, era il suo valore di terreno\nedificabile, per conservare solo un valore residuo corrispondente di regola a\nquello agricolo e, di conseguenza, cessa contemporaneamente di essere oggetto\ndi mercato per edilizia privata e di partecipare all'evoluzione dei relativi\nprezzi (RDAT II-1999 n. 39, 1994 n. 64; Zimmerli,\nRaumplanungsgesetz und Enteignung, in: Das Bundesgesetz über die\nRaumplanung, p. 62-63; DTF 114 Ib).\nIl pregiudizio patrimoniale che risulta per il proprietario nasce al momento\ndell'entrata in vigore del vincolo pianificatorio che ne è alla base; ciò\nsignifica che quel momento fa stato per determinare le caratteristiche del\nfondo e lo statuto giuridico al quale esso soggiace come pure l'ammontare\ndell'indennità (DTF 112 Ib 509, 114 Ib 287; RDAT II-1991 n. 68).\n17. Nella fattispecie è pacifico che il mappale n. 484 RFD __________ sia stato inserito in zona AEP. Di principio si è dunque confrontati con un caso di espropriazione materiale, così che un diritto all'indennizzo è teoricamente ammissibile.\n18. Per determinare\nse concretamente, e non solo teoricamente, vi sia o meno un diritto\nall'indennizzo occorre avantutto accertare il momento dell'entrata in vigore\ndel vincolo AEP, ritenuto che i PR entrano in vigore con l'approvazione del\nConsiglio di Stato (art. 39 cpv 1 LALPT).\n19. Nella fattispecie, il primo PR che ha vincolato il mappale è stato quello approvato il 6 agosto 1986 (risoluzione no. 4638).\nE’ ben vero che con tale risoluzione il Consiglio di Stato aveva chiesto al Comune, in ossequio al principio di proporzionalità, di ridurre la portata del vincolo; è però altrettanto vero che esso non ha confutato il principio del vincolo, così che il mappale già a quel momento aveva vista segnata la propria sorte, perlomeno per parte di esso (quella parte oggi oggetto di valutazione di indennizzo). Né sarebbe più stato possibile, a quel momento, seppure in attesa di variante, un’edificazione.\n20. Si può dunque procedere alla valutazione del valore del fondo al 6 agosto 1986, stabilendo avantutto quale sarebbe stata la sua situazione pianificatoria se non fosse stato adottato e approvato il vincolo in oggetto (TRAM 26.02.2001 in re Comune di C./ R.M., consid. 4.1). Di conseguenza si potrà stabilire l'estimo ex tunc (6 agosto 1986), e lo si confronterà con il valore del fondo gravato dal vincolo di inedificabilità (DTF 122 II 326 consid. 6c/bb).\nIn altre parole, l'indennizzo è da calcolarsi deducendo dal valore edilizio pieno del terreno alla data dell'estimo il suo valore residuo, corrispondente di norma a quello di un buon fondo agricolo (TRAM 26.02.2001 in re Comune di C. / R.M., consid. 4). L'eventuale differenza rappresenterà, se sussiste, l'indennizzo dovuto per esproprio materiale.\n21. Per determinare la situazione pianificatoria presumibile del fondo al 6 agosto 1986, in assenza di vincolo AP/EP, occorre rifarsi alla situazione di allora."}