{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-95_2007-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96031&nX40_KEY=4921882&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "394171c9db1d7d8d7b53e4916d7f1406"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.10.2007 10.2004.95"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.10.2007 10.2004.95"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 05.10.2007 10.2004.95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione materiale per inserimento parziale di un fondo in zona Attrezzature ed Edifici Pubblici (AEP)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:18:39", "Checksum": "ef0443c9e0283b3f2a014c0b7d9bfa80", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 05.10.2007 10.2004.95\nRegesto:\nespropriazione materiale per inserimento parziale di un fondo in zona Attrezzature ed Edifici Pubblici (AEP)\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 75/03\n|\nLugano 5 ottobre 2007 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Presidente supplente del Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dal Presidente supplente |\nStefano Camponovo |\n|\ne dai membri |\narch. Claudio Morandi ing. Alberto Lucchini |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 16 ottobre 2003 da\n|\n|\nISCC 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dal RA 1\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. n. 484 RFD __________\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato,\nin fatto 1. MIST 1 e MIST 2 sono comproprietari in parti uguali del mappale no. 484 RFD di __________, così descritto:\na. mq 991 coltivo.\nTrattasi\ndi fondo prativo, terrazzato ed orientato verso est / nord-est; esso fronteggia\nla valletta di ronco, boscata.\n2. Con decisione del 26 marzo 1984 il Consiglio Comunale di __________ ha adottato un Piano Regolatore (PR) vincolante circa mq 610 del mappale no. 484 a zona Attrezzature ed Edifici Pubblici (AEP) con destinazione posteggio (P10). Il 6 agosto 1986 il Consiglio di Stato, con risoluzione no. 4638, ha approvato detto PR. Tuttavia, per quanto attiene al suddetto mappale, ha invitato il Comune a ridefinire, con una variante di PR, la superficie minima del posteggio P10 in funzione dei bisogni locali; con detta variante doveva “essere considerata l’opportunità di salvaguardare una concreta possibilità di edificazione del f. m. n. 484, pena il concretizzarsi dei presupposti dell’espropriazione materiale” (risoluzione, pag. 49-50).\nIn tal senso è quindi stato (parzialmente) accolto il relativo ricorso in merito dei proprietari in questione.\n3. Il 5 agosto 1987 i proprietari hanno presentato una prima istanza di espropriazione materiale al Comune.\n4. Il 1. febbraio 1988 il Consiglio Comunale ha adottato la variante di PR, riducendo il parcheggio P10 su di una profondità di ml 10.\nIl 15 febbraio 1989 il Consiglio di Stato ha approvato con risoluzione no. 1183 la suddetta variante. Il mappale no. 484 è stato quindi definitivamente assegnato per mq 432 alla zona AEP (P10) e per mq 562 alla zona edificabile R2+.\n5. Il 13 luglio 1989 i proprietari hanno ripresentato domanda di espropriazione materiale al Comune.\n6. Il 25 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha approvato una serie di varianti di PR modificanti i parametri edificatori delle zone edificabili.\n7. Il 16 ottobre 2003 i comproprietari hanno presentato una nuova istanza di indennità per espropriazione materiale, senza formalizzare una richiesta di indennizzo.\n8. Con risposta del 3 dicembre 2003 il Municipio di __________ ha riconosciuto fr. 180.--/mq per espropriazione formale.\n9. All’udienza di conciliazione e di sopralluogo del 7 settembre 2004 gli espropriati hanno quantificato in fr. 600.--/mq la loro pretesa. Contestualmente è stata dichiarata chiusa l’istruttoria.\n10. Con ordinanza del 10 luglio 2006 gli atti della procedura sono stati trasmessi all’avv. Stefano Camponovo quale Presidente supplente.\n11. Il 7 novembre 2006 è quindi stato esperito un nuovo sopralluogo, al termine del quale le parti hanno proceduto al dibattimento finale.\nin diritto 12. Avantutto, si deve esaminare se non sia intervenuta la prescrizione della\npretesa degli istanti; e ciò sebbene il Comune, con il proprio allegato di risposta, non abbia contestato la tempestività dell’istanza del 16 ottobre 2003.\n13. La giurisprudenza ha modificato l’interpretazione dei combinati art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr, nelle loro versioni entrate in vigore il 6 maggio 1988, e ha così sancito quanto aveva in precedenza esplicitamente escluso (cfr. RDAT I-1992 no. 49 consid. 2.2), e cioè una sorta di generale restituzione dei termini per insinuare pretese a titolo di espropriazione materiale (TRAM 2.5.1994 in re C./Comune di M__________ pubblicata in RDAT II-1994 no. 64, confermata in una successiva sentenza del 15.3.1996 in re P. di O./Comune di O__________). Ciò significa che la decorrenza del termine utile di 10 anni coincide non con la data d’imposizione del vincolo, bensì con la data in cui è entrata in vigore la modifica legislativa che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1 e cpv. 5 e 75 cpv. 2 (ossia il 6 maggio 1988), e si applica a tutte le restrizioni preesistenti a quella novella legislativa.\nPertanto, in applicazione di tale regola, la pretesa d’indennizzo notificata dagli istanti è da ritenersi tempestiva, considerato che la loro prima richiesta di indennizzo, interruttiva della prescrizione ex art. 39 cpv 2.2 Lespr, è del 13 luglio 1989 (doc. F).\nSi può dunque entrare nel merito della richiesta di un eventuale indennizzo per espropriazione materiale.\n14. La proprietà\nè garantita; in caso di espropriazione o di restrizione equivalente della\nproprietà è dovuta piena indennità (art. 26 CF).\nDi conseguenza, ai sensi dell'art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere\nun'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da\npianificazioni secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio\ndel 22 giugno 1979; per le restrizioni della proprietà equivalenti ad\nespropriazioni derivanti da pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena\nindennità.\nLa legislazione ticinese, all'art. 42 LALPT, ha espressamente indicato che\nper le\nlimitazioni dei diritti previsti dal PR non è dovuto indennizzo alcuno,\neccettuato quando esse equivalgono ad un'espropriazione materiale; si applica a\nquesto riguardo la legge cantonale d'espropriazione.\nL'art. 39 cpv. 1 Lespr prevede in effetti che pretese derivanti da vincoli che\nconfigurano gli estremi dell'espropriazione materiale debbano essere fatte\nvalere - come detto - entro il termine di dieci anni dal giorno in cui è\n"}