non sono adempiuti. 7.L’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza in applicazione del principio secondo cui qualora l’espropriazione materiale fosse contestata, l’istante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali com’è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 no. 48). Poiché il comune convenuto non si è avvalso della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’istanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’000.-- sono a carico dell’istante.