lettera del 13.7.2004). Di conseguenza pur considerando che, essendo vincolato, il fondo è destinato ad essere espropriato, il presente giudizio deve limitarsi al tema dell’espropriazione materiale poiché il diritto di espropriare (formalmente) spetta unicamente all’ente pubblico ed il Tribunale di espropriazione non ha la competenza per imporne l’esercizio (TRAM 11.1.2002 N. 50.2001.00020). Ma anche a voler prescindere da questa constatazione, l’espropriazione formale non potrebbe comunque essere ammessa in questa sede poiché, negata l’espropriazione materiale, il fondo non ha subito alcun deprezzamento e di conseguenza i presupposti dell’art. 6 cpv. 1 Lespr. non sono adempiuti.