6.E’ principio giurisprudenziale acquisito che una procedura di espropriazione materiale avviata dal proprietario giusta l’art. 39 Lespr. possa essere completata, su richiesta dell’ente pubblico, con l’espropriazione formale del fondo. Ciò si configura come ampliamento dell’espropriazione (art. 6 Lespr.) e consente al Comune di ottenere la cessione del fondo – a condizione che l’indennità dovuta per il deprezzamento (ossia per l’espropriazione materiale) superi di un terzo il valore del terreno – con la dispensa dalle formalità sancite dagli art. 20 ss Lespr. (DTF 114 Ib 174 c. 2b; TRAM 26.4.1996 N. 50.95.00003, 9.11.1998 N. 50.97.00025;