Di contro il territorio a valle della ferrovia era si compromesso, ma da un’edificazione sparsa dipendente da una certa espansione edilizia e di certo non presentava le caratteristiche intrinseche di un settore densamente insediato. 5.4. E’ da escludere, infine, che il provvedimento pianificatorio abbia comportato un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento ritenuto che la verosimiglianza dell’edificabilità – che pure è requisito di questa fonte di espropriazione materiale – in concreto non è stata riconosciuta (DTF 116 Ib 379 c. 6c p. 384, 119 Ib 138 c. 6 p. 147). 5.5. Tutto ciò considerato il fondo non è stato oggetto di espropriazione materiale.