Dal canto suo il Comune mai offrì garanzie vincolanti quanto all’edificabilità del sedime tali da legittimare concrete aspettative in questo senso. In queste condizioni la proprietaria non poteva ragionevolmente contare sull’attribuzione del terreno ad una zona edificabile, rispettivamente sulla possibilità di edificare con certezza nell’immediato futuro. Gli atti pianificatori successivi e cioè le varianti approvate nel 1986 ed il nuovo PR del 2002, non sono altro che la conferma dell’assetto previgente. In quest’ottica il fatto che attualmente il fondo sia ubicato entro il perimetro delle canalizzazioni non è decisivo: