Detto questo, anche secondo la LIA l’edificabilità era dunque condizionata all’esistenza di un bisogno oggettivamente fondato (art. 20 LIA e 27 OPA), presupposto che è privo di riscontri concreti. Infatti non risulta che in quegli anni la proprietaria avesse necessità di costruire o che abbia manifestato una tale intenzione sollecitando una licenza edilizia né che abbia affrontato un qualsiasi investimento finalizzato all’urbanizzazione e all’edificazione del terreno. Dal canto suo il Comune mai offrì garanzie vincolanti quanto all’edificabilità del sedime tali da legittimare concrete aspettative in questo senso.