cantonale secondo cui lo svincolo del fondo avrebbe comportato un taglio delle aree EP inammissibile poiché queste già si rivelavano carenti in rapporto al sovradimensionamento accertato del piano delle zone edificabili. Da ciò anche il netto rifiuto opposto all’ampliamento delle zone destinate all’insediamento urbano con la specifica che una modifica sarebbe stata ipotizzabile solo se giustificata da motivi di interesse pubblico (cfr. ris. no. 2580 del 4.3.1977 p. 6-7, 29, 53). Detto questo, anche secondo la LIA l’edificabilità era dunque condizionata all’esistenza di un bisogno oggettivamente fondato (art. 20 LIA e 27 OPA), presupposto che è privo di riscontri concreti.