388 non apparteneva al territorio edificabile ristretto bensì ad un comparto ben circoscritto di cui non era programmata l’urbanizzazione nei 15 anni a venire, se non per scopi pubblici e che soprattutto non costituiva una necessità nell’azzonamento a fini edificatori privati. Infatti, se il settore meridionale del Comune fu classificato come zona edificabile R2, l’azzonamento dipese essenzialmente dal fatto che il territorio già era pregiudicato da una certa attività edificatoria, tuttavia dispersa, che condizionò i pianificatori ed a causa della quale il Consiglio di Stato reputò improponibile una riduzione del piano del zone. Da ciò, nondimeno, l’affermazione esplicita dell’esecutivo