il principio in base al quale nei comuni privi di PR e di PGC permessi di costruzione potevano essere concessi solo nel territorio edificabile ristretto comprendente i terreni urbanizzati o in via d’esserlo (art. 28 OPA). La part. no. 388 non apparteneva al territorio edificabile ristretto bensì ad un comparto ben circoscritto di cui non era programmata l’urbanizzazione nei 15 anni a venire, se non per scopi pubblici e che soprattutto non costituiva una necessità nell’azzonamento a fini edificatori privati.