In base al DFU, che istituì un divieto generale di edificare entro le zone protette (art. 4 cpv. 1 DFU), la proprietaria avrebbe quindi potuto edificare una costruzione che non fosse agricola, forestale o ad ubicazione vincolata, solo dimostrando un bisogno oggettivamente fondato e purché non vi fossero interessi pubblici contrari (art. 4 cpv. 3 DFU).