Tanto più che in concreto la documentazione agli atti depone piuttosto contro il carattere edilizio del terreno. In primo luogo esso era inserito nei territori protetti a titolo provvisorio disposti dal DFU del 17.3.1972 (cfr. piano). La proprietaria non impugnò il vincolo e la successiva decisione presa nell’ambito della procedura di ricorso contro il piano di affrancare alcuni fondi, pure gravati, per motivi di coerenza con il PR, non coinvolse il mapp. no. 388 (cfr. ris. 4076 dell’11.6.1974 del Consiglio di Stato). In base al DFU, che istituì un divieto generale di edificare entro le zone protette (art. 4 cpv.