Nel 1977 la proprietà ISES 1 poteva essere considerata come sufficientemente urbanizzata dato che era accessibile dalla confinante strada di raccordo ed allacciabile alle infrastrutture pubbliche esistenti senza particolari difficoltà. Di per sé stessa tale circostanza non è, tuttavia, decisiva poiché l’esistenza di infrastrutture minime non conferisce al proprietario un diritto generico all’attribuzione del fondo ad una zona edificabile e non basta per catalogare un terreno come costruibile (DTF 122 II 326 c. 6a, 455 c. 4a). Tanto più che in concreto la documentazione agli atti depone piuttosto contro il carattere edilizio del terreno.