M, N, 14), ma si risolse anch’essa negativamente (doc. O,P; 17). Lo scambio di corrispondenza offre l’inequivocabile riscontro della volontà della proprietaria di essere indennizzata e dunque, sulla base della giurisprudenza citata, si configura come valido atto interruttivo del termine di prescrizione. Pertanto l’eccezione sollevata dal Comune è infondata.