può dunque essere interrotto con un atto scritto qualsiasi purché ne risulti la volontà di reclamare un risarcimento. In applicazione analogica dei principi che governano la decorrenza degli interessi sull’indennità espropriativa, la validità dell’atto interruttivo non è condizionata al rispetto di particolari esigenze di ordine formale: è necessario, ma è anche sufficiente, che il richiedente manifesti in modo inequivocabile l’intenzione di farsi indennizzare (Kommentar zum RPG, Riva ad art. 5 no. 207, 202-203; DTF 114 Ib 283 c. 2a, 125 II 1 c. 3b/aa; Zbl 1998 489 c. 3).