Con il cambiamento di giurisprudenza inaugurato con la sentenza pubblicata in RDAT II-1994 no. 64 e poi sempre confermato, il TRAM ha puntualizzato che tali normative istituiscono una sorta di generale restituzione dei termini utili per insinuare pretese derivanti da espropriazione materiale e che quindi il termine decennale decorre dall’entrata in vigore delle norme stesse, ossia dal 6.5.1988 e vale per tutte le restrizioni preesistenti (TRAM 5.3.1996 N. 50.95.00008). Si tratta di un termine di prescrizione: può dunque essere interrotto con un atto scritto qualsiasi purché ne risulti la volontà di reclamare un risarcimento.