Giusta l’art. 39 cpv. 1 Lespr., entrato in vigore il 6.5.1988, l’azione in risarcimento per espropriazione materiale dev’essere proposta entro 10 anni dall’entrata in vigore del provvedimento pianificatorio che ne è alla base. La norma transitoria codificata all’art. 75 cpv. 2 Lespr., che ne è corollario, stabilisce testualmente che il termine di 10 anni di cui all’art. 39 cpv. 1 della legge decorre dalla sua entrata in vigore per tutti i vincoli preesistenti. Con il cambiamento di giurisprudenza inaugurato con la sentenza pubblicata in RDAT II-1994 no.