{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-94_2005-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=87463&nX40_KEY=4711265&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "329660f483c602d5f04d1960e9399efe"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2004.94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.94"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.94"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione materiale per attribuzione di un mappale ad un comparto EP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:23:09", "Checksum": "2996fc07b6f2219f02c92fa2be7a68d4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.94\nRegesto:\nespropriazione materiale per attribuzione di un mappale ad un comparto EP\n\nquest’ottica il fatto che attualmente il fondo sia ubicato entro il perimetro\ndelle canalizzazioni non è decisivo: innanzitutto perché il PGS è stato approvato\nil 23.3.1999 ed è quindi posteriore di oltre vent’anni al primo PR comunale ed\nin secondo luogo perché l’inserimento all’interno del piano non è avvenuto con\nlo scopo di sviluppare ulteriormente la zona edificabile – anche perché\nquest’ultima ha, dichiaratamente, una contenibilità alta che raggiunge la\nsoglia di allerta (cfr. ris. 435 del 30.1.2002 p. 24-25) – ma rappresenta il\nlogico corollario della zona AP-EP.\n5.3. Nel 1977 la proprietà non era neppure inclusa in un comprensorio\nlargamente edificato, concetto che la prassi interpreta rigorosamente\nassimilandovi soltanto il territorio edificato in senso stretto e gli spazi\nvuoti tra costruzioni – le cosiddette Baulücken – a tal punto segnati\ndall’impronta edilizia dei fondi circostanti da non poter essere attribuiti ad\naltra destinazione (Riva, op. cit., no. 159; DTF 121 II 417 c.\n5a, 122 II 455 c. 6; Zbl 1999 p. 33 c. 4a; RDAF 1999 I p. 392 c.\n4a; RDAT II-1998 no. 48 c. 5b, II-2000 no. 74).\nCon una popolazione residente censita a 450 abitanti alla fine del 1975 (ris.\nno. 2580 del 4.3.1977 p. 6), le località residenziali erano individuabili\nprincipalmente nel vecchio nucleo e nella fascia lungo la strada cantonale. Di\ncontro il territorio a valle della ferrovia era si compromesso, ma da\nun’edificazione sparsa dipendente da una certa espansione edilizia e di certo non\npresentava le caratteristiche intrinseche di un settore densamente insediato.\n5.4. E’ da escludere, infine, che il provvedimento pianificatorio abbia\ncomportato un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della\nparità di trattamento ritenuto che la verosimiglianza dell’edificabilità – che\npure è requisito di questa fonte di espropriazione materiale – in concreto non\nè stata riconosciuta (DTF 116 Ib 379 c. 6c p. 384, 119 Ib 138 c. 6 p.\n147).\n5.5. Tutto ciò considerato il fondo non è stato oggetto di espropriazione\nmateriale.\n6.E’\nprincipio giurisprudenziale acquisito che una procedura di espropriazione\nmateriale avviata dal proprietario giusta l’art. 39 Lespr. possa essere\ncompletata, su richiesta dell’ente pubblico, con l’espropriazione formale del\nfondo. Ciò si configura come ampliamento dell’espropriazione (art. 6 Lespr.) e\nconsente al Comune di ottenere la cessione del fondo – a condizione che\nl’indennità dovuta per il deprezzamento (ossia per l’espropriazione materiale)\nsuperi di un terzo il valore del terreno – con la dispensa dalle formalità\nsancite dagli art. 20 ss Lespr. (DTF 114 Ib 174 c. 2b; TRAM\n26.4.1996 N. 50.95.00003, 9.11.1998 N. 50.97.00025; Bianchi, Per un\nchiarimento legislativo, in RDAT 1981 p. 214, 221; Ruch, Die Espansive\nKraft der materiellen Enteignung, in Zbl 2000 p. 617, 629).\nNella fattispecie concreta, dopo l’avvio del procedimento espropriativo, il\nMunicipio ha escluso l’acquisto immediato del fondo avanzando altre priorità\nd’investimento (cfr. risposta 15.1.2004) per poi smentirsi dichiarando di aver\ndeciso di acquistare la particella (cfr. lettera del 1°.7.2004).\nI termini della dichiarazione resa dell’esecutivo comunale non permettono di\nidentificarla come richiesta di ampliamento – o di completamento della\nprocedura – ritenuto che l’acquisto del fondo ed il relativo credito sono\nesplicitamente stati condizionati ad una decisione affermativa del Consiglio\nComunale (cfr. lettera del 13.7.2004).\nDi conseguenza pur considerando che, essendo vincolato, il fondo è destinato ad\nessere espropriato, il presente giudizio deve limitarsi al tema dell’espropriazione\nmateriale poiché il diritto di espropriare (formalmente) spetta unicamente\nall’ente pubblico ed il Tribunale di espropriazione non ha la competenza per\nimporne l’esercizio (TRAM 11.1.2002 N. 50.2001.00020).\nMa anche a voler prescindere da questa constatazione, l’espropriazione formale\nnon potrebbe comunque essere ammessa in questa sede poiché, negata l’espropriazione\nmateriale, il fondo non ha subito alcun deprezzamento e di conseguenza i\npresupposti dell’art. 6 cpv. 1 Lespr. non sono adempiuti.\n7.L’addebito\ndella tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza in applicazione del\nprincipio secondo cui qualora l’espropriazione materiale fosse contestata,\nl’istante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali\ncom’è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 no. 48).\nPoiché il comune convenuto non si è avvalso della consulenza di un legale non\nsi assegnano ripetibili.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’istanza di indennizzo per espropriazione\nmateriale è respinta.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’000.-- sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}