{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-94_2005-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=87463&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "329660f483c602d5f04d1960e9399efe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.94"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.94"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione materiale per attribuzione di un mappale ad un comparto EP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:32", "Checksum": "435b1e92c1e7925cb1b90e508de5733b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.94\nRegesto:\nespropriazione materiale per attribuzione di un mappale ad un comparto EP\n\n\nsostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso un risarcimento, una reale\naspettativa di miglior uso che il proprietario, a fronte di motivi oggettivamente\nfondati e concreti, a riposto nell’ente pubblico e che questi a deluso (Riva,\nop. cit., no. 114, 146-160; DTF 121 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6a, 125 II\n431 c. 4a).\n4.3. Il provvedimento pianificatorio definitivo che sopprime o limita la componente\nedificabile sottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne compromette la\nlibera disponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il valore. Per il\ngiudizio sull’espropriazione materiale è quindi decisiva la data di entrata in\nvigore della misura che è causa del pregiudizio (Riva, op. cit., no.\n194; DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68).\nNell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio che definitivamente\nprogramma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale è il PR\n(art. 24 LALPT, 14 LPT) che entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di\nStato e da quel momento produce effetti giuridicamente vincolanti istituendo\ninoltre la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le\nimposizioni e le opere pubbliche previste (art. 39 cpv. 1 e 40 LALPT).\n5.5.1.\nIl PR di COEP 1 approvato il 4.3.1977 è il primo piano di utilizzo di cui si è\ndotato il Comune. Pertanto il vincolo EP disposto nel comparto di V__________\nanche a carico del mapp. no. 388 costituisce un atto di non-attribuzione.\nResta da stabilire se, in via eccezionale, un risarcimento possa comunque\napparire legittimo verificando, alla luce dei predetti principi\ngiurisprudenziali, se esistessero circostanze particolari che avrebbero potuto\nconvalidare l’attribuzione del fondo ad una zona edificabile.\n5.2. Nel 1977 la proprietà ISES 1 poteva essere considerata come sufficientemente\nurbanizzata dato che era accessibile dalla confinante strada di raccordo ed\nallacciabile alle infrastrutture pubbliche esistenti senza particolari\ndifficoltà. Di per sé stessa tale circostanza non è, tuttavia, decisiva poiché\nl’esistenza di infrastrutture minime non conferisce al proprietario un diritto\ngenerico all’attribuzione del fondo ad una zona edificabile e non basta per catalogare\nun terreno come costruibile (DTF 122 II 326 c. 6a, 455 c. 4a).\nTanto più che in concreto la documentazione agli atti depone piuttosto contro\nil carattere edilizio del terreno.\nIn primo luogo esso era inserito nei territori protetti a titolo provvisorio\ndisposti dal DFU del 17.3.1972 (cfr. piano). La proprietaria non impugnò il\nvincolo e la successiva decisione presa nell’ambito della procedura di ricorso\ncontro il piano di affrancare alcuni fondi, pure gravati, per motivi di\ncoerenza con il PR, non coinvolse il mapp. no. 388 (cfr. ris. 4076\ndell’11.6.1974 del Consiglio di Stato).\nIn base al DFU, che istituì un divieto generale di edificare entro le zone\nprotette (art. 4 cpv. 1 DFU), la proprietaria avrebbe quindi potuto edificare\nuna costruzione che non fosse agricola, forestale o ad ubicazione vincolata,\nsolo dimostrando un bisogno oggettivamente fondato e purché non vi fossero\ninteressi pubblici contrari (art. 4 cpv. 3 DFU).\nIn secondo luogo nel 1977, nonostante l’esistenza di una rete di canalizzazioni\ne l’ottenimento di sussidi cantonali per la costruzione di vari tronchi\nfognari, il COEP 1 ancora non era dotato di un PGC formalmente approvato dal\nDipartimento competente dal momento che il piano allestito nel 1976 fu tenuto\nin sospeso fino alla definizione delle infrastrutture consortili (cfr. MM\n4/1998; incarto PGC). Pertanto il mapp. no. 388 non era incluso in un perimetro\ndelle canalizzazione di accertata conformità alla LIA. Quest’ultima, entrata in\nvigore il 1°.7.1972, determinò la suddivisione anticipata, rispetto alla LPT,\ndel territorio in zone edificabili e non (DTF 122 II 326 c. 4a) e sancì\nil principio in base al quale nei comuni privi di PR e di PGC permessi di\ncostruzione potevano essere concessi solo nel territorio edificabile ristretto\ncomprendente i terreni urbanizzati o in via d’esserlo (art. 28 OPA).\nLa part. no. 388 non apparteneva al territorio edificabile ristretto bensì ad\nun comparto ben circoscritto di cui non era programmata l’urbanizzazione nei 15\nanni a venire, se non per scopi pubblici e che soprattutto non costituiva una\nnecessità nell’azzonamento a fini edificatori privati. Infatti, se il settore\nmeridionale del Comune fu classificato come zona edificabile R2, l’azzonamento\ndipese essenzialmente dal fatto che il territorio già era pregiudicato da una\ncerta attività edificatoria, tuttavia dispersa, che condizionò i pianificatori\ned a causa della quale il Consiglio di Stato reputò improponibile una riduzione\ndel piano del zone. Da ciò, nondimeno, l’affermazione esplicita dell’esecutivo\ncantonale secondo cui lo svincolo del fondo avrebbe comportato un taglio delle\naree EP inammissibile poiché queste già si rivelavano carenti in rapporto al\nsovradimensionamento accertato del piano delle zone edificabili. Da ciò anche\nil netto rifiuto opposto all’ampliamento delle zone destinate all’insediamento\nurbano con la specifica che una modifica sarebbe stata ipotizzabile solo se giustificata\nda motivi di interesse pubblico (cfr. ris. no. 2580 del 4.3.1977 p. 6-7, 29, 53).\nDetto questo, anche secondo la LIA l’edificabilità era dunque condizionata\nall’esistenza di un bisogno oggettivamente fondato (art. 20 LIA e 27 OPA),\npresupposto che è privo di riscontri concreti. Infatti non risulta che in\nquegli anni la proprietaria avesse necessità di costruire o che abbia manifestato\nuna tale intenzione sollecitando una licenza edilizia né che abbia affrontato\nun qualsiasi investimento finalizzato all’urbanizzazione e all’edificazione del\nterreno. Dal canto suo il Comune mai offrì garanzie vincolanti quanto"}