{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-94_2005-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=87463&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "329660f483c602d5f04d1960e9399efe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.94"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.94"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione materiale per attribuzione di un mappale ad un comparto EP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:32", "Checksum": "435b1e92c1e7925cb1b90e508de5733b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.94\nRegesto:\nespropriazione materiale per attribuzione di un mappale ad un comparto EP\n\n\nprecedente proprietaria discussero prima di una permuta accompagnata da un\nconguaglio in denaro e poi della compravendita del fondo (doc. B e C) senza\narrivare, tuttavia, ad un compromesso definitivo.\nE’ inoltre attestato che nel luglio del 1994 il Comune annunciò l’intenzione di\nacquistare il fondo invitando M__________ Z__________ a notificare le sue\ncondizioni per il perfezionamento della compravendita (doc. D, E). Ancora una\nvolta lo stadio dei preliminari, che si estese peraltro all’eventualità di\naffrancare il fondo, non fu superato (doc. F-L; 9, 11, 12).\nLa medesima situazione si presentò con la nuova proprietaria, che pure sollecitò\nuna presa di posizione del Comune (doc. M, N, 14), ma si risolse anch’essa\nnegativamente (doc. O,P; 17).\nLo scambio di corrispondenza offre l’inequivocabile riscontro della volontà\ndella proprietaria di essere indennizzata e dunque, sulla base della\ngiurisprudenza citata, si configura come valido atto interruttivo del termine\ndi prescrizione.\nPertanto l’eccezione sollevata dal Comune è infondata.\n4.4.1.\nL’espropriazione materiale, che è\ncorollario della garanzia costituzionale della proprietà, si avvera e\nconferisce il diritto ad una piena indennità quando l’ente pubblico, attraverso\nun atto pianificatorio definitivo, decreta un divieto o una limitazione\nparticolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro di un bene\n– generalmente riferiti al diritto di costruire – privando il soggetto colpito\ndi una delle prerogative essenziali insite nel diritto di proprietà.\nAnche una restrizione meno rilevante può costituire espropriazione materiale quando\ntocca una cerchia ristretta di proprietari o ne colpisce uno solo in maniera\ntale che, fosse loro negato l’indennizzo, sarebbero costretti a sopportare, a\nbeneficio della comunità, un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il\nprincipio della parità di trattamento.\nIn entrambi i casi l’edificabilità del fondo immediata o quantomeno prevedibile\nin un prossimo futuro è condizione imprescindibile: occorre cioè che con\nl’instaurazione del vincolo il proprietario veda svanire una concreta\npossibilità di miglior uso (Riva, op cit., no. 123-134; DTF 121\nII 417 c. 4a; 125 II 431 c. 3a; RDAT 1990 no. 67 e 85, I-1991 no. 68,\nI-1992 no. 49).\nLa problematica verte dunque sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio\nnella sfera protetta e sul potenziale edificatorio che soggiacciono ad una\nponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla\nlegittimità di un risarcimento. Perciò occorre vagliare tutti gli elementi che\nqualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento – deducibili\ntanto dagli atti pianificatori e dalla legislazione edilizia, quanto\ndall’effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo locale e dalle qualità\nintrinseche del fondo – onde accertare se, al momento dell’istituzione del\nvincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a\nbreve termine oltre che giuridicamente plausibile.\n4.2. La giurisprudenza associa all’istituto dell’espropriazione materiale i\nconcetti di dezonamento e di non-attribuzione.\nUn dezonamento si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un fondo\nda una zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo conforme alla\nlegge sulla pianificazione del territorio (LPT) per attribuirlo ad una zona non\nedificabile. Sebbene attui una restrizione della proprietà, il dezonamento non\nha, sic et sempliciter, connotazione di espropriazione materiale quest’ultima\nessendo subordinata all’imprescindibile requisito di verosimiglianza oggettiva\ndell’edificabilità del fondo (Riva, op. cit., no. 140, 161-163; DTF\n121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4).\nDà luogo, invece, ad una cosiddetta non-attribuzione l’autorità pianificatoria\nche, adottando il suo primo piano di utilizzazione conforme alla LPT,\nsemplicemente omette di assegnare un terreno alla zona edificabile. Secondo\nun’opinione diffusa la non-attribuzione non adempie ai presupposti di\nun’espropriazione materiale e quindi nemmeno è fonte di indennità poiché la\nsuddivisione del territorio in zone edificabili e non giusta l’art. 14 LPT\nrisponde ai principi costituzionalmente sanciti in tema di pianificazione\nterritoriale (art. 75 CF) e concretizza il contenuto dei diritti di proprietà\nnell’ottica di un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e di un\nordinato insediamento del territorio (Riva, op. cit., no. 114, 141-145; DTF\n121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c. 3b; DTF 3.9.2002 N. 1A.\n18/2002 e rinvii; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b). In tale ambito il nostro\nordinamento giuridico ed in particolare la garanzia della proprietà, non\nriconoscono al titolare alcun diritto generico all’attribuzione del fondo ad\nuna zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime edilizio,\nneppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente ed è dotato\ndelle infrastrutture minime (DTF 120 Ia 227 c. 2b p. 232, 121 I 245 c.\n6a, 455 c. 4a).\nUna non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo, solamente in\nvia eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive,\navrebbero giustificato l’inserimento in una zona edificabile. Tale ipotesi\npotrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse nel contempo edificabile o\nquantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, compreso nel\npiano generale delle canalizzazioni (PGC) ed il proprietario avesse investito\nsomme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione; oppure\nqualora il fondo fosse situato in un territorio già largamente edificato;\noppure ancora qualora l’azzonamento fosse legittimato da motivi riconducibili\nal principio della buona fede, istituto quest’ultimo che sembrerebbe peraltro\nestendersi all’insieme degli aspetti che caratterizzano l’eccezione"}