{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-94_2005-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=87463&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "329660f483c602d5f04d1960e9399efe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.94"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.94"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione materiale per attribuzione di un mappale ad un comparto EP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:32", "Checksum": "435b1e92c1e7925cb1b90e508de5733b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.94\nRegesto:\nespropriazione materiale per attribuzione di un mappale ad un comparto EP\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 72/03\n|\nLugano 5 dicembre 2005 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\narch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo sulla pretesa di indennità per espropriazione materiale notificata il 30 settembre 2003 da\n|\n|\nISES 1 rappr. dall’ RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dal RA 2\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. no. __________ RFD di __________\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nISES 1 è proprietaria della part. no. 388 di T__________ che misura mq 874 ed è\ncensita come prato vignato. Il fondo, prativo e pianeggiante, è ubicato nel\nsettore meridionale del Comune, a valle della ferrovia, in località V__________.\n1.2. Il 29.7.1975 il Consiglio Comunale di T__________ adottò il PR locale che,\ntra l’altro, attribuiva la part. no. 388 ad un comparto EP destinato ad\naccogliere un complesso unitario comprendente vari edifici di interesse\npubblico.\nContestualmente alla procedura ricorsuale il Comune propose l’abbandono del\nvincolo con una variante che, tuttavia, il Consiglio di Stato dichiarò di non\npoter condividere per la ridotta disponibilità nel Comune di superfici da\ndestinarsi a scopi pubblici.\nDi conseguenza l’esecutivo cantonale approvò il PR in data 4.3.1977 e respinse\nil ricorso dell’allora proprietaria __________ che postulava l’inserimento\ndella particella nella zona edificabile (ris. no. 2580 del 4.3.1977 p. 29 e\n53).\n1.3. Le varianti scaturite dalla suddetta procedura furono approvate in data\n11.6.1986 dal Consiglio di Stato e concernono la part. no. 388 solo nella\nmisura in cui si specificò la sua assegnazione a parco giochi (ris. 3387 del\n11.6.1986 p. 10, 13). Tale risoluzione non fu impugnata.\n1.4. Negli anni che seguirono si tentò di concludere un accordo sulla cessione\ndel fondo al Comune.\nIn un primo tempo si giunse ad una transazione che prevedeva una permuta\nparziale con il mapp. no. 262 di proprietà comunale ed il versamento di un\nconguaglio a M__________ Z__________ di fr. 28'080.-. La proposta fu però bocciata\ndal Consiglio Comunale ed il ricorso presentato dalla proprietaria contro la\nrelativa risoluzione dinanzi al Consiglio di Stato non ebbe successo.\nIn seguito la trattativa si concentrò sulla possibilità di stipulare un\ncontratto di compravendita ma finalmente fallì, così come fu scartata\nl’eventualità di affrancare il fondo dal vincolo.\n1.5. Nel frattempo era anche stata avviata la procedura di revisione del PR.\nIl 30.1.2002 il Consiglio di Stato approvò il nuovo piano, che confermò il\nvincolo già esistente a carico del mapp. no. 388 con la medesima destinazione, e\nrespinse il ricorso interposto da M__________ Z__________ (ris. 435 del\n30.1.2002 p. 43-44).\n2.2.1.\nCon memoria 30.9.2003 ISES 1, divenuta proprietaria del fondo per legato nella\nprimavera dello stesso anno, ha convenuto in causa il COEP 1 sollecitando\nl’accertamento di un’espropriazione materiale discendente dal vincolo istituito\ncon PR del 1977 e ribadito nel PR del 2002, come pure il riconoscimento di un’indennità\nespropriativa.\nCon risposta del 15.1.2004 il Comune ha contestato la pretesa siccome prescritta\ned ha escluso, inoltre, l’acquisto immediato del fondo.\nAll’udienza del 2.6.2004 il Tribunale ha sospeso la procedura invitando l’ente\npubblico a valutare seriamente l’acquisizione della proprietà.\nCon scritti successivi del 1° e del 13.7.2004 il Comune ha dichiarato di voler\nacquistare la particella e di mantenere l’eccezione di prescrizione.\nConclusa l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire all’udienza finale\nriconfermandosi nelle rispettive tesi e domande.\n3.3.1.\nGiusta l’art. 39 cpv. 1 Lespr., entrato in vigore il 6.5.1988, l’azione in\nrisarcimento per espropriazione materiale dev’essere proposta entro 10 anni\ndall’entrata in vigore del provvedimento pianificatorio che ne è alla base. La\nnorma transitoria codificata all’art. 75 cpv. 2 Lespr., che ne è corollario, stabilisce\ntestualmente che il termine di 10 anni di cui all’art. 39 cpv. 1 della legge\ndecorre dalla sua entrata in vigore per tutti i vincoli preesistenti.\nCon il cambiamento di giurisprudenza inaugurato con la sentenza pubblicata in\nRDAT II-1994 no. 64 e poi sempre confermato, il TRAM ha puntualizzato che tali\nnormative istituiscono una sorta di generale restituzione dei termini utili per\ninsinuare pretese derivanti da espropriazione materiale e che quindi il termine\ndecennale decorre dall’entrata in vigore delle norme stesse, ossia dal 6.5.1988\ne vale per tutte le restrizioni preesistenti (TRAM 5.3.1996 N.\n50.95.00008).\nSi tratta di un termine di prescrizione: può dunque essere interrotto con un\natto scritto qualsiasi purché ne risulti la volontà di reclamare un\nrisarcimento. In applicazione analogica dei principi che governano la\ndecorrenza degli interessi sull’indennità espropriativa, la validità dell’atto\ninterruttivo non è condizionata al rispetto di particolari esigenze di ordine\nformale: è necessario, ma è anche sufficiente, che il richiedente manifesti in\nmodo inequivocabile l’intenzione di farsi indennizzare (Kommentar zum RPG, Riva\nad art. 5 no. 207, 202-203; DTF 114 Ib 283 c. 2a, 125 II 1 c. 3b/aa; Zbl\n1998 489 c. 3).\nNella casistica una tale intenzione è stata individuata, in particolare,\nnell’avvio di trattative per la cessione del fondo (DTF 108 Ib 334 c.\n7b), in una proposta di transazione (DTF 97 I 809 c. 3b p. 819), come\nanche in un’opposizione ad un vincolo pianificatorio (DTF 112 Ib 496 c.\n4 p. 512) ed in una domanda di riesame dell’azzonamento (DTF 113 Ib 31\nc. 3b).\n3.2. I documenti di causa testimoniano che negli anni 1987/88 il Comune e la"}