7. l vizi accertati sono insanabili e di conseguenza la procedura non può che essere annullata senza che sia necessario entrare nel merito delle ulteriori censure sollevate dagli opponenti e della domanda di modifica dei piani, quest’ultima rivelandosi priva d’oggetto. richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 dichiara e pronuncia 1. L’opposizione è accolta e di conseguenza la procedura di espropriazione formale del mapp. no. 531 è annullata. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere agli espropriati fr. 3'000.- per ripetibili. 3.