In concreto, tuttavia, la tesi dell’applicabilità della norma, perorata dal Comune, non appare convincente per varie ragioni. Anzitutto perché il piano d’intervento prevede un certo numero di posteggi pubblici, disposti sia sul mapp. no. 321 che a cavallo dei mapp. no. 317, 494, 531, 318 e 319, senza che tali aree siano stata espressamente riservate a tale scopo come richiesto dall’art. 28 cpv. 2 let. p LALPT. Sotto questo profilo, poiché la pubblica utilità non è stata sanzionata, l’opera si rivela incompatibile con il PR e dunque una semplice proposta di intervento non è sufficiente.