ciò significa che i proprietari possono continuare ad usufruire del fondo come in precedenza ma in via provvisoria e fintanto che la proprietà non sarà acquisita mediante contratto privato o in esito ad una procedura espropriativa dall’ente pubblico (cfr. TRAM 24.9.1998 N. 50.96.00009 in re Comune di L. consid. 2.3.1, 5.4.2007 N. 50.2006.1 in re R. consid. 2). Di principio, su tali basi, l’ente espropriante potrebbe essere autorizzato a presentare solo una relazione succinta sull’opera ed un progetto di massima senza l’indicazione dei costi (art. 22 Lespr.). In concreto, tuttavia, la tesi dell’applicabilità della norma, perorata dal Comune, non appare convincente per varie ragioni.