l’avviso personale dev’essere intimato ai titolari dei diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o altrimenti noti, unito ad un estratto della tabella di espropriazione. Per individuare i titolari dei diritti espropriandi l’ente espropriante deve attenersi alle iscrizioni risultanti a RF, ma può destinare l’avviso anche a terzi qualora, a suo giudizio, possano essere considerati come aventi diritto (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 31 no. 7). I dati del RF servono naturalmente anche per compilare la tabella di espropriazione nella quale, per una comunione ereditaria, devono essere indicati tutti i singoli eredi (RtiD I-2005 no.