TRAM 12.4.2006 N. 50.2005.9). In concreto la questione della legittimazione attiva è dunque di rilievo solo in relazione al contratto stipulato nel 2004 con il quale __________ ha venduto il fondo ai coniugi COES 1, atto peraltro consentito nella misura in cui non ha reso più gravosa l’espropriazione (art. 33 cpv. 1 Lespr.; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, ad art. 42 no.